Fiom News. Diritto di conoscere. Art. 9, Informazione e consultazione in sede aziendale
Art. 9. – Informazione e consultazione in sede aziendale
Il diritto riguarda tutte le aziende che occupano almeno 50 dipendenti.
Va esercitato ogni anno, ragionevolmente nei primi mesi dell’anno.
Attenzione!
L’obbligo da parte dell’azienda nel fornire le informazioni previste si perfeziona solo su richiesta da parte delle Rsu ed Organizzazioni sindacali territoriali perché in modo automatico non scatta alcun diritto. In assenza di Rsu la richiesta è attivabile dalle Organizzazioni sindacali territoriali.
«Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:»
Quali informazioni l'azienda deve fornire durante l’incontro?
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