Fiom News. Utilizzo dei 15 giorni di congedo covid-19. Assistenza fiscale. Modalità e nuovi termini
Il Decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità) agli articoli 3, 22 e 25, definisce:
• la proroga dei termini di utilizzo dei giorni di congedo Covid – 19,
• le nuove Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
• nuove norme relative alla Assistenza fiscale a distanza.
PROROGA DEI TERMINI DI UTILIZZO DEI 15 GIORNI DI CONGEDOCOVID-19
L’Art. 3 del D.L definisce che:
• il termine per l’utilizzo dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato, in ragione della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è prorogato fino al 3 maggio 2020
Ricordiamo che il congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
CONSEGNA E TRASMISSIONE CUD
L’Art. 22 del D.L definisce che il termine per la consegna della certificazione unica (CUD) per l'anno 2020 è prorogato al 30 aprile 2020.
ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA
L’Art. 25 D.L. definisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i lavoratori titolari dei redditi di lavoro dipendente possono inviare ai CAF o ai professionisti abilitati la documentazione per via telematica.
I lavoratori possono inviare ai CAF:
• la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta;
• la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità,
• in caso di necessità, sottoscrivendo la delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato copia per immagine di un'apposita autorizzazione sottoscritta e in forma libera.
PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI, MODELLI E DOMANDE DI ACCESSO O FRUIZIONE DI PRESTAZIONI ALL’INPS.
Inoltre il Decreto legge stabilisce che:
- le medesime modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.
Una volta cessata l'attuale situazione di emergenza rimane l’obbligo di regolarizzazione attraverso la consegna delle deleghe e della documentazione.
Il termine per la compilazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2020.
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