Fiom News. Misure per i lavoratori disabili e proroga per le domande di disoccupazione
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato alcune importanti aspetti legati ai permessi riguardanti i lavoratori disabili, nonché a coloro che prestano assistenza a soggetti disabili.
LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI CON DISABILITÀ GRAVE (ART. 3 COMMA 3, LEGGE 104/92)
• Possono assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020.
• L’assenza è equiparata dal punto di vista giuridico ed economico al ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria.
• L’assenza non è computata ai fini del comporto.
LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI IN CONDIZIONE DI RISCHIO DERIVANTE DA IMMUNODEPRESSIONE O DA ESITI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE O DALLO SVOLGIMENTO DI TERAPIE SALVAVITA (ART. 3 COMMA 1, LEGGE 104/92)
• Possono assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020.
• L’assenza è equiparata dal punto di vista giuridico ed economico al ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria.
• L’assenza non è computata ai fini del comporto.
• Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità.
MODALITÀ DI LAVORO IN SMART WORKING PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI CON DISABILITÀ GRAVE O CON UNA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE (ART. 3 COMMA 3, LEGGE 104/92)
• Fino al 30 aprile 2020 diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità Smart Working se compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
• Riconoscimento della priorità nell’accoglimento delle richieste di svolgimento del lavoro in modalità Smart Working.
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE - NASPI E DIS-COLL
Il termine di presentazione delle domande pari a 68 giorni è prorogato di ulteriori 60 giorni.
Quindi il termine ordinario diventa di 128 giorni, termine che decorre dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La proroga del termine è riferita agli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a far data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
DA PARTE DELL’INPS È STATO PRECISATO CHE LE PRESTAZIONE NASPI E DIS COLL SPETTANO A DECORRERE:
• dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
• dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
• dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1 gennaio 2020, le domande respinte perché presentate dopo il sessantottesimo giorno, verranno riesaminate da parte dell’INPS.
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