Agevolazioni previdenziali e coinvolgimento dei lavoratori/2
vi inoltriamo una seconda nota esplicativa (vedi prima nota esplicativa) riguardante altre agevolazioni previdenziali relative al coinvolgimento paritetico dei lavoratori come definito dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 Marzo 2018.
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La circolare del 29 marzo 2018 fornisce ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la conversione del premio di risultato:
• nel caso in cui il dipendente attraverso la conversione del Premio di risultato con tassazione agevolata abbia la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale;
• il valore normale relativo al suo utilizzo - ad esempio il canone di noleggio - non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma solo per un valore stabilito forfettariamente;
• per determinare questo valore forfettario, va considerato il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di annua 15.000 km.;
• il costo chilometrico va recuperato attraverso le tabelle ACI al netto degli eventuali importi trattenuti al dipendente.
Esempio:
• Premio di risultato agevolabile 2.500€.
• Valore dell’auto concesso in uso promiscuo.
• 15.000 km x 0,50€ (Tabelle ACI) = 7.500€.
• Valore da considerare (30%) - 7.500€ x 300.
Da assoggettare a tassazione ordinaria
• 2.500€ (valore Premio)- 2.250€ (tassazione ordinaria) = 250€
Da assoggettare a tassazione agevolata o sostituita con altri benefit
• Se al lavoratore viene trattenuta una specifica quota per l’uso del veicolo aziendale già assoggettata a tassazione la base del benefit deve essere ridotta di pari importo.
• Identico regime fiscale si applica in caso di uso motociclo o ciclomotore aziendale.
File | Dimensione | Data |
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Agevolazioni previdenziali e coinvolgimento dei lavoratori/2 | 193 kB | 29-05-2018 |