L'Inps sui criteri della Naspi
L'Inps ha emanato lo scorso 29 luglio la circolare 142 che chiarisce una serie di aspetti legati alla fruizione della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), ad integrazione di una precedente circolare (la n. 94/2015) sullo stesso argomento.
Tra le questioni affrontate ecco quelle che meritano una particolare attenzione:
1) Rifiuto alle proposte di lavoro o trasferimento del lavoratore: effetti sull'accesso e sul mantenimento della Naspi
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento oltre i 50 Km dal luogo di residenza o in una sede non raggiungibile con mezzi pubblici in meno di 80 minuti si conferma il diritto di accesso alla Naspi. In caso di rifiuto di offerte di lavoro/politiche attive in sedi entro i 50 km da casa o comunque raggiungibili in meno di 80 minuti si decade dalla prestazione.
2) Licenziamento con offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare: effetti sul diritto alla Naspi
Per i contratti a tutele crescenti, in caso di licenziamento con offerta di conciliazione e di licenziamento disciplinare si ha diritto alla Naspi, restando il “licenziamento”la motivazione della risoluzione del rapporto.
3) Requisito contributivo e requisito lavorativo
Requisito contributivo: almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e meccanismi di neutralizzazione
Requisito lavorativo: almeno 30 giornate di lavoro, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
4) Meccanismi di neutralizzazione per l'individuazione del quadriennio di riferimento per il requisito contributivo
I periodi di aspettativa sindacale, di Cig in deroga a zero ore, di lavoro all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia sono considerati neutri, ovvero non valgono ai fini del conteggio delle settimane di contribuzione, che dunque possono essere ricercate tornando indietro negli anni. Occorre ricordare che i periodi di Cigo e Cigs a zero ore, malattia e infortunio ( se l'azienda non ha integrato la retribuzione), permessi e congedi per parenti disabili gravi sono già stati individuati come neutri dalla precedente circolare Inps (circolare n .94), determinando l'ampliamento del quadriennio di riferimento per la ricerca del requisito contributivo.
5) Cumulabilità della Naspi (con decurtazioni) con i redditi da:
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Servizio civile: l'importo della Naspi è ridotto dell'80% del compenso percepito per il servizio civile
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Lavoro accessorio (voucher): la decurtazione scatta se il reddito percepito è superiore ai 3.000 euro (ed è pari all'80% di quanto ricevuto per la prestazione)
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Lavoro a chiamata (che può prevedere o meno l'obbligo di risposta alla chiamata). Se c'è obbligo di risposta il diritto alla Naspi si mantiene se la somma dei compensi percepiti è inferiore a 8.000 euro. Se non c'è obbligo di risposta la Naspi viene sospesa solo per le giornate di lavoro effettivo. Resta la soglia minima di 8.000 euro oltre la quale il diritto alla prestazione si perde.
Il lavoratore deve comunque avvisare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa
6) Trasformazione della mobilità in Naspi
I lavoratori interessati da procedure di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 Legge 223/1991) che abbiano presentato domanda di indennità di mobilità non potranno optare tra mobilità e indennità di disoccupazione Naspi (i cui importi sarebbero superiori). Se la domanda di mobilità viene respinta questi lavoratori avranno 30 giorni di tempo (a decorrere dalla data di respingimento della loro istanza) per presentare la domanda di accesso alla Naspi. Le due indennità non sono dunque cumulabili.
Considerazioni
Ancora una volta il Governo mette in campo misure generose con le imprese e punitive nei confronti dei lavoratori: ecco due esempi di tutta evidenza.
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La Naspi viene concessa ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, licenziati per motivi disciplinari e oggetto di offerta di conciliazione. L'azienda offre al lavoratore una cifra esentasse in cambio della rinuncia di questo ad impugnare il licenziamento, e l'Inps interviene con la Naspi;
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L'impossibilità di convertire la domanda di mobilità in domanda di accesso alla Naspi per i lavoratori coinvolti in procedure di licenziamento collettivo, motivata con le differenze di contribuzione versata dai datori di lavoro, di requisiti di accesso, di durata e di agevolazioni rispetto agli altri percettori della Naspi, finisce per penalizzarli duramente: la Naspi ha infatti un massimale superiore (1.300 euro per il 2015) ed una durata generalizzata di 24 mesi (18 dal 2017).
Ufficio sindacale Fiom nazionale
Roma, 4 agosto 2015
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Nota Fiom su circolare Inps n 142.pdf | 1154 Kb |