Schema di decreto legislativo sulle politiche attive
Lo schema di decreto riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Ecco le principali misure.
1) Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con il compito di coordinare la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: è costituita dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l'Inps, l'Inail, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta, i Fondi Bilaterali, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, l'Isfol e Italia Lavoro ( fino al suo scioglimento definitivo)
Il nuovo organismo non comporta costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica: le risorse necessarie al suo funzionamento saranno trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, così come le sedi ed il personale ( 400 unità in tutto, già in forze presso queste strutture)
Le funzioni attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sono:
- vigilanza sull'utilizzo dei Fondi interprofessionali, per conto del Ministero del Lavoro, e predisposizione, d'intesa con le Regioni, di una programmazione annuale e triennale in materia di politiche attive che integri risorse nazionali, regionali e comunitarie ( in particolare il Fondo Sociale europeo)
- stipula di convenzioni con ciascuna Regione e Provincia autonoma per regolare il rapporto con i centri per l'impiego provinciali e mettere in rete le informazioni delle singole banche dati: sarà creato il fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile da parte degli interessati, per il controllo delle prestazioni erogate.
- predisposizione dell'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a gestire funzioni in materia di politiche attive e degli Enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale
- vigilanza sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive su tutto il territorio nazionale
2) Lo stato di disoccupazione è riferito al lavoratore privo di impiego che dichiari in forma telematica al portale unico per le politiche attive la sua disponibilità immediata ad aderire ad iniziative di ricollocazione o di politica attiva concordate con il centro per l'impiego.
( la disoccupazione viene sospesa in caso di contratto subordinato inferiore a sei mesi).
Sono considerati in disoccupazione parziale:
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- i lavoratori dipendenti o autonomi con un reddito presumibile al di sotto della no tax area e che dichiarino disponibilità immediata a politiche attive/riqualificazione professionale
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- i lavoratori a tempo parziale (orario inferiore al 70% di quello ordinario) che dichiarino disponibilità immediata a politiche attive/riqualificazione professionale
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- i lavoratori ( in contratto di solidarietà, cassa integrazione o Fondi di solidarietà ex legge 92/2012) la cui riduzione dell'orario di lavoro sia superiore al 50% rispetto al regime ordinario.
I lavoratori disoccupati, entro 60 giorni dalla registrazione, dovranno essere convocati dal centro per l'impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato e definire, sulla base delle competenze e delle esperienze professionali, il profilo formativo individuale finalizzato all'occupabilità. Viene introdotto l'obbligo a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
Le domande di ASpI, NASpI o DIS-COLL saranno equivalenti a dichiarazioni di immediata disponibilità del lavoratore, ed inserite nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), il trattamento successivo alla Naspi.
3) Sanzioni
Per i lavoratori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro è prevista la decurtazione delle prestazioni, alla prima mancata presentazione, la sospensione, alla seconda, e successivamente la decadenza.
4) Assegno di ricollocazione
I disoccupati da oltre sei mesi avranno diritto ad un assegno individuale di ricollocazione, di cui non sono ancora definite né le modalità operative né gli importi, che il lavoratore dovrà spendere presso le Agenzie pubbliche o private che dovranno in cambio trovargli un lavoro.
L'assegno non è quindi un reddito per il lavoratore, non costituirà reddito imponibile e non sarà soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale.
5) Riordino degli incentivi
Viene istituito presso l'Anpal il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, allo scopo di razionalizzare le misure attualmente in vigore per promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro, a partire dall'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e quello per l' alta formazione e la ricerca.
Ufficio sindacale Fiom nazionale
Roma 16 giugno 2015