Smart Working. Ulteriori modifiche in materia di lavoro agile
Cambiano nuovamente le norme che regolano il lavoro agile.
La recente modifica, introdotta con il decreto Aiuti-bis consente nuovamente al datore di lavoro -fino al 31 dicembre 2022-, di disporre il passaggio alle forme di lavoro agile, con modalità semplificate e pertanto senza accordo con il lavoratore.
Una modifica che alla luce delle disposizioni recentemente approvate rischia di generare una incertezza normativa in particolare nei confronti di chi in queste settimane ha sottoscritto in azienda un accordo individuale o un accordo collettivo, in materia di lavoro agile.
Nel primo caso è necessario verificare tutte le clausole inserite nell’accordo individuale, affinché non si determini alcun peggioramento nei confronti del lavoratore.
Per quanto riguarda invece le intese già sottoscritte in precedenza, la nuova norma non dovrebbe avere alcun impatto e pertanto continuano ad essere valide le condizioni sottoscritte.
In presenza di accordi sindacali
In caso di accordi sindacali sottoscritti con le organizzazioni sindacali l’accordo rimane valido nonostante il ripristino della facoltà di disporre unilateralmente e senza intesa il collocamento in smart working.
Nel rispetto della legge gli accordi devono prevedere ad esempio il diritto allo Smart Working per i lavoratori fragili e per i lavoratori con figli under 14.
Lavoratori fragili e lavoratori con figli under 14
Viene mantenuto il diritto allo Smart Working per queste categorie di lavoratori (con le modalità precedentemente formulate), fino al 31 dicembre 2022.
Comunicazioni semplificate
Viene confermata la modalità semplificata prevista dal decreto Semplificazione, da parte delle aziende verso il Ministero del lavoro.
Modalità che la norma ha previsto in modo stabile.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 19 settembre 2022
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