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Smart Working semplificato - lavoratori fragili. Le nuove proroghe

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La legge di conversione del decreto n. 24/2022 (decreto Riaperture), prevede proroghe ad alcune normative emergenziali riguardanti i lavoratori fragili e l’utilizzo dello Smart Working.

Sono previste le seguenti proroghe:

  • fino al 30 giugno 2022:il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working e, qualora non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell’assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero);

  • fino al 31 agosto 2022: la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato;

  • fino al 30 giugno 2022: il diritto allo smart working per i genitori con figli disabili.

LAVORATORI FRAGILI

Proroga al 30 giugno 2022.

Il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working e, qualora non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell’assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero).

Solo per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022.

Esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022, viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. 

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, in quanto l’attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di assenza dal servizio deve essere equiparato al ricovero ospedaliero.

La certificazione attestante la patologia compete al medico di medicina generale del lavoratore.

Il decreto Interministeriale presenta due casistiche specifiche:

1) condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale

a) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

  • attesa di trapianto d'organo;

  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;

  • pregressa splenectomia;

  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

b) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;

  • fibrillazione atriale;

  • scompenso cardiaco;

  • ictus;

  • diabete mellito;

  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

  • epatite cronica;

  • obesità.

2) condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età maggiore di 60 anni;

  • condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, così come indicati nella tabella seguente presente nell’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Area di patologia-condizione

Definizione della condizione 

Malattie respiratorie

Fibrosi polmonare idiopatica

Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie

Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV-NYHA)

Pazienti post-shock cardiogeno

Malattie neurologiche

Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone

Sclerosi multipla

Distrofia muscolare

Paralisi cerebrali infantili

Miastenia gravis

Patologie neurologiche disimmuni

Diabete-altre endocrinopatie severe

Diabete di tipo 1

Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze

Morbo di Addison

Panipopituitarismo

Malattie epatiche

Cirrosi epatica

Malattie cerebrovascolari 

Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva 

Stroke nel 2020-2021

Stroke antecedente al 2020 con ranking >_3

Emoglobinopatie

Talassemia major

Anemia a cellule falciformi

Altre anemie gravi

Altro

Fibrosi cistica

Sindrome di Down

Grave obesità (BMI >_35)

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Medesima possibilità (lavoro agile o assenza equiparata al ricovero ospedaliero) nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, prevede che gli eventuali periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto.

Per i lavoratori fragili il diritto al lavoro agile - prorogato sino al 30 giugno 2022 - prevede la possibilità, qualora le mansioni espletate fossero incompatibili con l’attività da remoto, ad essere adibiti a diversa mansione nel rispetto della medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Smart working senza accordo

Prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità di attivare il lavoro agile con procedura semplificata, così come disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

La disposizione prevede l’avvio del lavoro da remoto senza un previo accordo individuale tra le parti.

Lavoro agile per i lavoratori con figli disabili

Prorogato al 30 giugno il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con disabilità, previsto dall’art. 5-ter del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n.

E’ prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Questo diritto è subordinato a due evidenze:

  • che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;

  • che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 23 maggio 2022

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