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Green pass nei luoghi di lavoro. Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021

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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge 165/2021 di conversione del decreto 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore sprovvisto di certificato verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.

I lavoratori subordinati possono ora decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 ed essere, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da luogo alle sanzioni previste.

In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Aziende con meno di 15 dipendenti:

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

La sostituzione non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

p. Fiom-Cgil nazionale

Michele De Palma – Mirco Rota

Roma, 26 novembre 2021

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