Fiom News. Le misure sul lavoro contenute nel Decreto Ristori e Ristori bis
I nuovi trattamenti e le nuove disposizioni in materia di:
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erogazione di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
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divieto di licenziamento;
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esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Le nuove norme per il:
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congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado;
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bonus baby-sitting per le regioni delle zone rosse.
ULTERIORI SEI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una ulteriore durata massima di sei settimane.
Le sei settimane devono essere utilizzate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e sono la durata massima richiedibile con causale COVID-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto 104/2020 (decreto agosto), collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane previste dal D.L del 28 ottobre 2020.
Le sei settimane del decreto, sono riconosciute alle imprese che hanno già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane del decreto n 104/2020 (decreto agosto) decorso il periodo precedentemente autorizzato.
I datori di lavoro che richiedono le sei settimane devono versare un contributo addizionale in base al fatturato aziendale del primo semestre 2020 e a quello del corrispondente semestre del 2019. Il contributo è pari al:
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9% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per le imprese con una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
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18% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Sono esonerate dal contributo le imprese con una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 o dei settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività. Il datore di lavoro nella domanda di cassa integrazione deve autocertificare all’INPS l’eventuale riduzione di fatturato.
Le domande devono essere inoltrate all’Inps, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Solo in fase di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale o, in caso di autorizzazione posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
Nella fase di prima applicazione i dati vanno inviati entro il trentesimo giorno successivo al 28 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, se questa data è posteriore al termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
Trascorsi questi termini, il pagamento della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Le domande devono essere inoltrate all’Inps, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Solo in fase di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale o, in caso di autorizzazione posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
Nella fase di prima applicazione i dati vanno inviati entro il trentesimo giorno successivo al 28 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, se questa data è posteriore al termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
Trascorsi questi termini, il pagamento della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
il BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – è confermato e rimane in vigore fino al 31 gennaio 2021
Il Decreto proroga la 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti in vigore dal 23 febbraio 2020:
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non è consentito alle imprese l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo Legge 223/1991;
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restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
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non è consentito, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (Legge 604/‘96);
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restano sospese le procedure in corso riferite all’art. 7 della medesima legge.
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
I divieti e le sospensioni non si applicano nei casi di:
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licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa con la messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
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nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
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in caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, esclusivamente per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai lavoratori interessati è comunque riconosciuto il trattamento di NaSpi;
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In caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa. In caso di esercizio provvisorio disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Nel precedente decreto 104/2020 (decreto agosto) il divieto di licenziamento era preceduto dalla seguente nota che non è prevista nel decreto 137/2020 (Decreto Ristori): “Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero del l’esonero del versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di cui alla Legge 223/‘91.”
PROROGATO L’ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Ai datori di lavoro privati, che non richiedono gli ammortizzatori previsti dal decreto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL con riparametrazione su base mensile.
Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI in caso di chiusura delle scuole secondarie di 1°grado
Entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto, alternativamente e quando la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza in quelle aree del territorio nazionale in cui è disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado perchè caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la relativa copertura della contribuzione figurativa.
Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 4, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, chiusi ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
BONUS BABY-SITTING nelle regioni delle zone rosse
Nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto dove è disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 n. 335, o alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000€, utilizzabili per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori solo quando la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel nucleo familiare l’altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.
Il bonus baby-sitting è usufruibile anche per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, Legge 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del PCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus è riconosciuto ai genitori affidatari mentre non è riconosciuto ad altri familiari; il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
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