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“DETASSAZIONE” DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ, IN VIGORE LE NORME PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ. “Non più di fronte a misura episodica ma a regole stabili"

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Bergamo, martedì 17 maggio 2016

Già prevista in passato, anche se non per lo scorso anno, torna in vigore con una novità sostanziale la “detassazione” dei premi di produttività contrattati nelle aziende: con la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia del Decreto interministeriale 25 marzo 2016, diventano formalmente operative le norme previste dall’ultima Legge di Stabilità.

“In precedenza la misura era saltuaria, decisa di anno in anno” ha spiegato oggi pomeriggio Orazio Amboni dell’Ufficio Studi della CGIL di Bergamo. “Cambiava sempre a seconda della Legge Finanziaria. Ora la norma è definitiva e modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Quindi non siamo più di fronte ad una misura episodica di incerto futuro ma a regole stabili che consentono a sindacati e aziende di prevedere relazioni e accordi duraturi”.

Quella che viene chiamata ‘detassazione’ è in realtà l’applicazione di una aliquota ridotta (il 10%) invece che l’aliquota prevista per gli ordinari scaglioni di reddito (23% fino a 15.000 euro; 27% da 15.000 a 28.000; 38% da 28.000 a 55.000). Il risparmio è quindi maggiore più alti sono reddito e relativa aliquota.

Sul tema, qui di seguito, vi invio la nota compilata da Orazio Amboni.

“L’aliquota ridotta è applicabile fino ad un massimo di 2.000 euro all’anno e per i redditi fino ad un massimo di 50.000 euro (nel 2014 il tetto era di 40mila euro).

Per essere operativa, la tassazione ridotta deve essere relativa ai contenuti di un accordo sindacale aziendale o territoriale, accordo che deve essere più dettagliato che in passato.

Mentre in passato la tassazione ridotta poteva essere applicata a parti variabili del salario, ma consuete e ordinarie, come il lavoro per turni, ora la norma prevede che vi sia un legame più diretto con produttività e innovazione; il Decreto contiene, a proposito, un elenco di 20 possibili indicatori.

Il tetto di 2.000 euro soggetti a tassazione ridotta può essere elevato a 2.500 se l’accordo prevede anche forme di ‘coinvolgimento paritetico dei lavoratori’ nell’organizzazione del lavoro,  ma non ci si può accontentare di forme ‘non simboliche o occasionali’ come  ‘gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione’ bensì devono essere previste ‘strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti’.

Gli accordi aziendali dovranno essere registrati entro 30 giorni dalla sottoscrizione; entro il 13 giugno potranno anche essere registrati presso la Direzione Territoriale del Lavoro gli accordi sottoscritti nel 2015.

Altra importante novità prevista dalla Legge di Stabilità è quella che riguarda il welfare aziendale. Cioè misure come sostegno a spese per asili nido, assistenza a familiari non autosufficienti, ma anche spese per istruzione, centri ricreativi, borse di studio … queste misure ‘non costituiscono reddito’ e pertanto sono a tassazione zero; è questa l’innovazione più rilevante e per la quale si devono approntare procedure innovative di relazioni territoriali tra organizzazioni sindacali, aziende e sistema del welfare (servizi comunali, cooperazione sociale, istituzioni assistenziali, educative, ricreative…)”.